Gestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Fornite istruzioni operative sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb” (INPS, messaggio 23 settembre 2025, n. 2764).

Dopo il recente messaggio 2730/2025, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito alle istruzioni già fornite riguardanti la Gestione dipendenti pubblici (GDP) e sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb”.

In particolare, l’INPS ha comunicato che, per le amministrazioni/enti inquadrati esclusivamente nel comparto degli enti locali (CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL), a decorrere dal 1° ottobre 2025, non sarà consentito l’utilizzo delle sole funzionalità di popolamento delle posizioni assicurative dei propri dipendenti e, in particolare, saranno inibite le funzioni “Inserisci”, “Modifica” ed “Elimina periodo di servizio”. Gli interventi sul conto assicurativo degli iscritti saranno possibili soltanto mediante i flussi UniemensListaPosPA.

Il blocco sarà operativo per i periodi fino alla competenza 30 settembre 2012, per i quali era consentito l’intervento diretto su “Nuova Passweb”.

Per quanto attiene, invece, alle amministrazioni/enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS), sarà ancora possibile operare tramite l’applicativo “Nuova Passweb” con le consuete modalità.

Inoltre, l’Istituto fa presente che il blocco implementato sull’applicativo “Nuova Passweb” agisce a livello del singolo periodo di servizio afferente a un’amministrazione/ente avente come cassa obbligatoria la CPDEL, la CPS, la CPI e l’ex INADEL.

Semilavorati auriferi ai fini dell’applicazione del reverse charge

Un’associazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla definizione di semilavorati auriferi e sull’applicabilità del regime di reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 13).

Nel caso di specie, l’Associazione istante chiede se il regime del reverse charge possa essere applicato a componenti auriferi finiti come chiusure e castoni, considerandoli “semilavorati”.

 

Nella risposta, l’Agenzia premette che l’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che “per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150/2002, sono da intendersi semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

 

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13/2020 ha già avuto modo di chiarire che con l’espressione ”materiale d’oro” e ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 7/2000.

 

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

 

Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 161/E/2005, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

 

La fattispecie presentata dall’Associazione non è dissimile da quella analizzata nella risoluzione del 2005. I beni elencati (mollette, moschettoni, chiusure, ecc.) non presentano differenze apprezzabili rispetto a montature e chiusure. Per le loro caratteristiche intrinseche, questi manufatti non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, e vi concorrono in qualità di prodotti finiti.
Pertanto, in conformità con i chiarimenti già forniti, l’Agenzia ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA. L’imposta deve, quindi, essere assolta nei modi ordinari.

Lavoro sportivo: le misure previdenziali

Fornite istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste in materia dal D.Lgs. n. 163/2022 correttiva della Riforma dello sport (INPS, circolare 22 settembre 2025, n. 127).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dalla Riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021) come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 163/2022 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto la definizione di “lavoratore sportivo”, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha disposto l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito dall’INPS. Il Fondo ha assunto, dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento), la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPSP). Agli iscritti è stata applicata la disciplina previdenziale di cui al D.Lgs. n. 166/1997. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono iscritti inoltre i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo 35 stabilisce che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine i medesimi sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, con l’applicazione del relativo regime previdenziale.

Il fondo FPSP

La circolare in commento, tra l’altro, riepiloga le principali regole vigenti ai fini della determinazione del diritto e della misura per la maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, quali,

– annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni: a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri. Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni);

– rapporti tra contribuzioni diverse come la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM;

– contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995;

– contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023;

– contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;

– retribuzione pensionabile. Il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale di retribuzione imponibile.

Infine, sono inclusi anche gli argomenti relativi al calcolo della pensione per anzianità contributiva, le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP, ecc.

 

 

CCNL Enel: prosegue la vertenza sull’orario di lavoro

I sindacati respingono le proposte di Enel sull’orario e chiedono più assunzioni e stop agli appalti

Lo scorso 10 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra i Sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil e i Responsabili della Funzione del Personale di Enel Spa per la risoluzione della vertenza sull’orario di lavoro in e-distribuzione, in corso da un anno e mezzo.

Le OO.SS. ritengono inaccettabili le proposte dell’azienda ed intendono proseguire la suddetta vertenza.

Nello specifico, l’azienda ha proposto un orario di lavoro normale (8:00-16:21) solo per i 3 mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio senza alcuna indennità ed aumentando la maggiorazione oraria per gli altri 9 mesi dall’11% al 12%.

Secondo i sindacati, questa proposta risulta inammissibile e ritengono che la nuova organizzazione del lavoro adottata da Enel stia causando gravi problemi operativi, tra cui difficoltà nella programmazione del lavoro, continua necessità di ricorrere a turni extra e a rinforzi della reperibilità.

Inoltre, la suddivisione del personale in 2 turni ha ridotto la collaborazione nella fascia mattutina, che prima risultava fondamentale per la gestione efficiente degli imprevisti.

Le Sigle sindacali affermano che Enel non voglia riconoscere i problemi che si stanno manifestando, imponendo i propri obiettivi. L’azienda, secondo i sindacati, sostiene, invece, che il nuovo modello stia funzionando alla perfezione.

Un’altra problematica evidenziata dai sindacati ha riguardato il non allineamento dell’orario di lavoro sfalsato con le ditte appaltatrici. Le OO.SS. ritengono improponibile un’organizzazione dell’orario di lavoro non aderente a quella delle aziende esterne che collaborano con Enel.

I sindacati ribadiscono, infine, il loro impegno a proseguire la vertenza e chiedono ad Enel l’assunzione di nuovo personale, la reinternalizzazione delle attività strategiche e un maggiore coinvolgimento dei lavoratori al fine di gestire al meglio la transizione energetica in atto.

CCNL Salute, Sanità e Cura Confcommercio: aggiornamenti sulle trattative di rinnovo 

I sindacati chiedono di accelerare i negoziati: prossimo incontro il 26 settembre 

Il 16 settembre 2025 le Organizzazioni sindacali Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e Confcommercio Salute, Sanità e Cura si sono incontrate per il proseguimento delle trattative di rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Durante l’incontro, le Parti Sociali si sono concentrate su temi come salute e sicurezza, contrattazione e orario di lavoro.

Inoltre, le Parti hanno conferito sull’importanza del prossimo incontro, fissato in modalità plenaria per il 26 settembre 2025. In questa sede sarà affrontato il dibattito sugli aumenti salariali e la durata del nuovo CCNL. 

Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto infine di velocizzare il processo negoziale al fine di raggiungere un accordo che offra un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori, in linea con gli altri contratti del settore socio-sanitario.