Riforma ammortizzatori sociali: adeguato il Fondo di solidarietà delle attività professionali

Fornite nuove indicazioni sull’Assegno di integrazione salariale per gli iscritti (INPS, circolare 10 giugno 2025, n. 99).

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 148/2015, introdotti dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il D.M 21 maggio 2024.

Ne ha dato notizia l’INPS che con la circolare in commento ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale (AIS) erogate dal Fondo.

 Infatti, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce il citato assegno a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali di cui al D.Lgs. 148/2015.

In particolare, le domande di accesso alle prestazioni di AIS devono essere presentate:

– non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata;

– non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

– coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;

– i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

CCNL Alimentari Piccola Industria: sottoscritto verbale di rettifica

Per il settore della panificazione rettificati gli aumenti previsti con il verbale del 28 maggio scorso

Il 6 giugno 2025 Unionalimentari-Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di rettifica degli aumenti retributivi definiti con il verbale di accordo 28 maggio 2025 per i dipendenti della piccola e media industria alimentare. 

Panificazione industriale

Livelli

Minimi al
31/10/2024

Minimi
dal 01/06/2025

Minimi dal
01/01/2026

Minimi dal
01/04/2027

Minimi dal
01/01/2028

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

1690,49 89,17 1.779,66 89,17 1.868,83 89,17 1.958,01 89,17 2.047,18
1558,55 82,04 1.640,59 82,04 1.722,63 82,04 1.804,66 82,04 1.886,70
3A 1435,72 75,35 1.511,07 75,35 1.586,42 75,35 1.661,77 75,35 1.737,12
3B 1336,4 70,00 1.406,40 70,00 1.476,40 70,00 1.546,40 70,00 1.616,40
1127,38 59,30 1.186,66 59,30 1.245,96 59,30 1.305,26 59,30 1.364,56
1004,07 53,06 1.057,13 53,06 1.110,18 53,06 1.163,24 53,06 1.216,30
845,74 44,59 890,33 44,59 934,91 44,59 979,50 44,59 1.024,08

CCNL Lapidei industria: con il rinnovo previsto un aumento medio di 240,00 euro

Previsto il riconoscimento di un importo Una tantum di 1000,00 euro da erogarsi in 4 tranches

Nei giorni scorsi i sindacati di settore Feneal, Filca, Fillea e le controparti Confindustria Marmomacchine e Anepla hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo della parte economica del CCNL Lapidei e materiali da escavazione, applicabile ai circa 30mila lavoratori del settore.

Nel dettaglio l’aumento retributivo stabilito è di 240,00 euro al parametro intermedio (136) suddiviso in 3 tranches da 80,00 euro, con decorrenza luglio 2025, luglio 2026, luglio 2027. Ai lavoratori verrà inoltre riconosciuto un importo Una tantum di 1000,00 euro in welfare da erogarsi in 4 tranches del valore di 250,00 euro (luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026 e novembre 2026).

Dal punto di vista della previdenza integrativa le Parti Sociali hanno definito un aumento dello 0,30% per il fondo Arco (0,10% da corrispondere dal 1°gennaio 2026, 0,10% dal 1° gennaio 2027 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) mentre sul piano dell’assistenza sanitaria integrativa un aumento di 3,00 euro al Fondo Altea a partire dal 1° gennaio 2026.

Entro il mese di luglio le Parti Sociali si incontreranno per definire anche la parte normativa sulla quale sono state raggiunte importanti intese, come ad esempio l’aumento dei permessi per inserimento dei figli a scuola, l’incremento dei giorni dei permessi per lutto, un giorno in più rispetto alla normativa in occasione della nascita figlio, l’introduzione del permesso mestruale e disponibilità a un’iniziativa contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere.

Utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0: istituzione del codice tributo

L’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine relativo all’investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia;

  • l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l’utilizzo tramite modello F24 di tale credito d’imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.

Artigiani e commercianti: emissione Avvisi Bonari rate di agosto e novembre 2024

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l’INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.