CCNL Istruzione e ricerca: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Introdotta la nuova figura preruolo nell’ambito della ricerca, si attende la firma definitiva e l’avvio dei contratti

La Flc-Cgil ha comunicato, mediante nota stampa del 7 febbraio 2025, che è stata approvata, come ipotesi di accordo, la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritta dalle OO.SS. e l’Aran il 9 ottobre 2024,riferita al settore ricerca. Con la sequenza è stata introdotta la nuova figura del preruolo di ricerca, introdotta dalla Legge 79 del 2022. Rispetto all’ipotesi iniziale, nella fase di contrattazione è stata definita una differenziazione della retribuzione in funzione dell’impegno richiesto e l’indicazione che sono fatte salve alcune norme specifiche per alcuni settori, in particolar modo per gli Epr, data la natura del contratto a tempo determinato, come indicato dall’art. 12bis del DLgs 218/2016. Parallelamente all’introduzione della nuova figura professionale, i sindacati affermano che è necessario ritirare il Disegno di Legge di iniziativa ministeriale 1240. 
In materia di precariato nell’ambito universitario, le OO.SS. hanno avanzato la proposta per un nuovo piano straordinario per allargare gli organi e stabilizzare i precari che rafforza il sistema pubblico universitario. Nei prossimi giorni i Sindacati attendono la convocazione per la sottoscrizione definitiva e la partenza del confronto nelle università e negli enti sui regolamenti attuativi. 

Indennità per inabilità temporanea assoluta: l’aggiornamento degli applicativi

Dal 6 febbraio scorso il rimborso dell’importo anticipato dal datore di lavoro può essere effettuato soltanto tramite IBAN (INAIL, comunicato 6 febbraio 2025).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

Infatti, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 D.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice IBAN. Di conseguenza, sono stati aggiornati gli applicativi delle denunce sopra citate.

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL nella sezione “Prestazioni”, raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

CCNL Trasporto aereo: siglato l’accordo sul rinnovo della Parte Generale

Previste novità su lavoro agile, ferie solidali e formazione del personale

Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno sottoscritto nei giorni scorsi la Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto Aereo, con decorrenza 1° gennaio 2025. Con l’intesa le Parti Sociali hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL, considerato quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. 
Dal punto di vista normativo l’accordo include norme di armonizzazione per implementare le modifiche legislative su tutele sociali e lavoro, già in vigore dal 2019. Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a verificare gli andamenti socio-economici del comparto ed approfondire temi di comune interesse, nonchè coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Le Parti Sociali hanno infine condiviso importanti novità su alcune tematiche come il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. In materia di welfare è stato avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore. 

Manageritalia: polizza assicurativa Long Term Care

La polizza collettiva viene ricompresa nella quota associativa Manageritalia per i quadri

Manageritalia, a fronte dell’importanza del tema della non autosufficienza, ha deciso di comprendere nella quota associativa prevista per i Quadri con età inferiore ai 69 anni, una polizza collettiva Long Term Care in forma temporanea. 
Le polizze assicurative Long Term Care prevedono due diverse tipologie di prestazioni: una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza o l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali. 
Si tratta di una copertura assicurativa per eventi imprevisti causati da malattia o infortunio che comportino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro che si attiva qualora l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). 
L’ingresso in polizza avviene automaticamente per tutti i quadri in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate. La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

Chiarimenti su detrazione per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta ad un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di un’autovettura per il trasporto di disabile e anche per il valore del veicolo usato dato in permuta (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E).

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

 

La detrazione pari al 19% è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti.

A partire dal 2020, dunque, ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del n. 108/E/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano le !ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

 

Nel caso di specie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente ha venduto al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e tale ”valore” è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate ritiene che il valore del veicolo usato, se documentato adeguatamente e utilizzato a scomputo del prezzo del nuovo veicolo, possa essere incluso nel calcolo della detrazione.

Per fruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. è essenziale che il contribuente disponga di documentazione idonea che attesti il prezzo di acquisto del nuovo veicolo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.