Acquisto immobile mediante contratto ”rent to buy”: fruibilità credito d’imposta ZES Unica

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una azienda circa il Credito d’imposta ZES Unica nel caso di acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di ”rent to buy” (Agenzia delle entrate, risposta 3 dicembre 2024, n. 240).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha introdotto, per il 2024, la nuova disciplina del Credito d’imposta ZES unica in relazione agli investimenti realizzati da imprese nell’ambito di strutture produttive ubicate in determinati ambiti territoriali individuati dal legislatore.

In base all’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024 sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

 

Con riferimento al momento di effettuazione dell’investimento, rilevante ai fini dell’imputazione dello stesso al periodo di vigenza dell’agevolazione, il successivo comma 4 dispone che lo stesso vada individuato secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

 

Nel caso sottoposto all’Agenzia, l’istante riferisce di aver acquisito un immobile stipulando l’atto di compravendita a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto di detto bene, in relazione al quale era stato concluso, un contratto di ”rent to buy”, al quale era subentrato, per effetto di una cessione.

In relazione ai contratti di ”rent to buy”, la circolare n. 4/E/2015, ha precisato che l’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, prevede, per i beni immobili, che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della stipulazione dell’atto di compravendita e che lo schema giuridico che caratterizza la norma in esame non è riconducibile alla locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Oltre a ciò, nella risposta ad interpello pubblica n. 198/2024, relativa al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge n. 178/2020, tale tipologia contrattuale non è stata ritenuta integrare una modalità di acquisizione dei beni eleggibili al citato credito d’imposta, in quanto i beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo in base al descritto contratto di ”rent to buy” e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

 

L’Agenzia, poi, specifica che il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024, riconosce la spettanza del Credito d’imposta ZES unica per gli investimenti in beni immobili strumentali anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.

In base a tale previsione, dunque, per quanto riguarda gli investimenti aventi ad oggetto immobili strumentali, il requisito della ”novità” (dell’immobile) non è previsto essendo agevolabili anche gli investimenti che comportano l’acquisto di un immobile già utilizzato ”a diverso titolo” dallo stesso acquirente-investitore, eccezion fatta per i casi in cui il requisito in questione è richiesto da disposizioni unionali.

 

Alla luce di quanto sopra, nel caso prospettato di acquisto di un immobile nell’ambito di un contratto di ”rent to buy”, l’investimento immobiliare si ritiene, ai fini del Credito d’imposta ZES unica, effettuato al momento della stipula del contratto di acquisto del bene immobile nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ed eleggibile per detto Credito sempre a condizione che vengano rispettate le previsioni e le condizioni degli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento 2014 GBER.

CCNL Cuio e Pelli: nuovi minimi a partire da dicembre 2024

Aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti Sociali Assopellettieri, Confindustria Moda, Filctem, Cgil, Femca, Uiltec e Uil hanno stabilito, con l’accordo siglato in data 22 dicembre 2023, gli aumenti dei minimi contrattuali per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli.
Di seguito le tabelle con i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° dicembre 2024.

Livello Minimi dal 1/12/2024
6 2.336,18 €
5 2.115,83 €
4s 1.982,40 €
4 1.936,98 €
3 1.851,70 €
2 1.757,29 €

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: previsto welfare contrattuale nel mese di dicembre

Entro il 31 dicembre 2024 verrà erogato il welfare contrattuale per i dipendenti del settore

Con il contratto collettivo nazionale di lavoro firmato in data 26 luglio 2024 da Anpit, Confiomprenditori, Unica e Cisal Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo Cisal, viene stabilito che il datore di lavoro dovrà erogare a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, entro il 31 dicembre 2024, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati.

Livello Dal 2024
Dirigente 1.000,00/anno

(in quote mensili maturate di € 83,33)

Quadro 600,00/anno

(in quote mensili maturate di € 50)

A1 e A2 500,00/anno

(in quote mensili maturate di € 41,67)

B1 e B2 – Operatori di Vendita di 1° e 2° Cat. 400,00/anno

(in quote mensili maturate di € 33,33)

C1 e C2 – Operatori di Vendita di 3° e 4° Cat. 350,00/anno

(in quote mensili maturate di € 29,16)

D1 e D2

Lavoratori Discontinui

300,00/anno

(in quote mensili maturate di € 25)

I valori di Welfare Contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda e devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.
Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere:
1) per Opere e servizi per finalità sociali
– check up medici;
– visite specialistiche;
– cure odontoiatriche;
– terapie e riabilitazione;
– sportello ascolto psicologico;
– assistenza domiciliare;
– badanti;
– case di riposo.
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
– asili nido;
– servizi di babysitting;
– spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore;
– università e Master;
– libri di testo scolastici e universitari;
– doposcuola o Pre-scuola;
– buoni pasto e mensa scolastica;
– scuolabus o gite didattiche;
– frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana per bambini
stranieri ecc.).
3) Per ludoteche, centri estivi o invernali:
– spese per frequentazione di campus estivi o invernali;
– spese per frequentazione di ludoteche.
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
– badanti;
– assistenza domiciliare;
– case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita);
– case di cura.
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e
dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (entro i limite massimo 258,23 euro/anno, onnicomprensivi o, fino ad 2.000 euro/anno per i Lavoratoli con figli a carico che ne facciano apposita richiesta, secondo la previsione vigente o a 1.000 euro/anno in assenza di figli a carico:
– buoni spesa per generi alimentari;
– buoni spesa per acquisti vari;
– buoni carburante;
– ricariche telefoniche;
– rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dal lavoratore; interessi passivi del mutuo contratto dal lavoratore per l’acquisto dell’abitazione principale.
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).

 

Sisma Italia centrale 2016/2017: si riaprono i termini per l’agevolazione

Il servizio di domanda per il beneficio sarà di nuovo disponibile nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024 (INAIL, nota 29 novembre 2024, n. 11625).

L’INAIL ha reso nuovamente disponibile, nel periodo dal 5 al 20 dicembre 2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito istituzionale all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l’inoltro della richiesta ai soggetti interessati. 

Dato che, il termine precedentemente fissato non è da ritenersi perentorio, la decisione dell’Istituto è stata presa a seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali dalle quali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non hanno provveduto a inviarne comunicazione.

Infatti, l’INAIL aveva già reso disponibile all’interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio al 1°
aprile 2024, l’apposito servizio per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio in argomento ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis del D.L. n. 123/2019.

L’Istituto, peraltro, rammenta che per effettuare la domanda di ammissione all’agevolazione è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.

Come illustrato già nella circolare INAIL n. 57/2023, i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Le strutture INAIL dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.

Infine, l’Istituto segnale che rimangono valide le istruzioni operative che sono state oggetto di specifiche note.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato e settori affini: diffusi gli aumenti retributivi

Pubblicate le tabelle retributive con decorrenza dal 1° dicembre 2024

Il 25 novembre 2024, Le Parti sociali hanno siglato il verbale integrativo, all’ipotesi di accordo 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL di settore, diffondendo i minimi retributivi per i dipendenti delle aziende artigiane dei Settori:

Metalmeccanica ed Installazione di impianti

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
1  2.018,11   2.049,51   2.080,91   2.106,03 
2  1.877,78   1.906,99   1.936,20   1.959,57 
2bis  1.773,08   1.800,66   1.828,24   1.850,31 
3  1.704,96   1.731,48   1.758,00   1.779,22 
4  1.606,98   1.631,98   1.656,98   1.676,98 
5  1.547,75   1.571,83   1.595,91   1.615,17 
6  1.475,92   1.498,88   1.521,84   1.540,21

Orafi, Argentieri ed Affini

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1Q  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
1  2.019,31   2.050,65   2.081,99   2.107,06 
2  1.881,34   1.910,54   1.939,74   1.963,10 
3  1.712,51   1.739,09   1.765,67   1.786,93 
4  1.610,64   1.635,64   1.660,64   1.680,64 
5  1.548,78   1.572,82   1.596,86   1.616,09 
6  1.468,44   1.491,23   1.514,02   1.532,25 

Restauro dei Beni Culturali 

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
Quadro super  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
Quadro  2.678,96   2.716,72   2.754,48   2.820,94 
1  2.515,50   2.550,96   2.586,42   2.648,83 
2  1.934,83   1.962,10   1.989,37   2.037,37 
3  1.798,01   1.823,35   1.848,69   1.893,30 
4  1.773,55   1.798,55   1.823,55   1.867,55 
5  1.662,41   1.685,84   1.709,27   1.750,51 
6  1.587,30   1.609,67   1.632,04   1.671,42 

Odontotecnica

Livello Dal 1.12.2024 Dal 1.7.2025 Dal 1.3.2026 Dal 1.11.2026
1 S  2.103,82   2.138,11   2.172,40   2.184,74 
1  1.902,71   1.933,72   1.964,73   1.975,89 
2  1.802,33   1.831,70   1.861,07   1.871,64 
3  1.629,22   1.655,77   1.682,32   1.691,88 
4  1.534,00   1.559,00   1.584,00   1.593,00 
5  1.469,14   1.493,08   1.517,02   1.525,64 
6  1.413,52   1.436,56   1.459,60   1.467,89 

Tali importi, sono comprensivi degli AFAC riconosciuti con accordo del 21 dicembre 2023.